Art. 8.

      1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, un punto franco ai sensi degli articoli 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in

 

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materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
      2. Il punto franco istituito ai sensi del comma 1 comprende parte delle aree occupate dallo scalo merci ferroviario di DOMO 2, secondo i confini delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 9.